Associazione Professionale SIPRES

Articolo 1: Denominazione e sede

L’associazione SIPRES Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica costituita in data 19 gennaio 1990 ai sensi degli artt. 14 e 42 del Codice Civile, apolitica e senza fine di lucro si costituisce in data odierna 24 maggio 2013 come Associazione Professionale senza fini di lucro modificando il precedente statuto con approvazione all’unanimità dall’assemblea regolarmente costituita

L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 269.
La sede sociale potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 2 – Scopi

Sono scopi dell’Associazione Professionale:

  • Lo studio e la ricerca nell’ambito della psicologia, psicopatologia e della psicoterapia relazionale e sistemica;
  • La diffusione dell’approccio psicoterapeutico relazionale e sistemico
  • La promozione e la attuazione della formazione permanente degli psicoterapeuti nell’ambito relazionale e sistemico .
  • La promozione della figura professionale dello psicoterapeuta relazionale, attraverso la valorizzazione delle sue competenze
  • La promozione della attivazione di CENTRI  CLINICI SIPRES secondo criteri di miglioramento continuo della  qualità
  • La rappresentanza dei professionisti psicoterapeuti relazionali presso le Istituzioni, le Università e altri Organismi locali, nazionali e internazionali;
  • La collaborazione scientifica con altri Enti e Istituzioni che ne condividano le finalità;
  • La promozione di seminari, convegni e congressi nazionali e internazionali,  la pubblicazione di lavori scientifici e di riviste che trattino tematiche inerenti alle finalità proprie della Associazione;
  • La promozione di forme di garanzia a tutela dell’utente
  • La promozione della salute mentale e psicosociale

Articolo  3 – Soci

Sono soci dell’associazione:

  • i soci Fondatori;
  • i soci Ordinari;
  • i soci Didatti
  • i soci Aggregati
  • i soci Istituzionali
  • i soci Onorari;
  • Sono soci Fondatori  coloro  che sottoscrivono il presente statuto e hanno sottoscritto l’atto  costitutivo dell’Associazione SIPRES nell’anno 1990 (vedere atto costitutivo)
  • Sono soci Ordinari  coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia come previsto dalla legislazione italiana in merito alla regolamentazione dell’attività psicoterapeutica e sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività di psicoterapia sistemico-relazionale  a norma del regolamento interno.
  • Sono soci Didatti i soci che, a norma del regolamento interno, hanno i titoli per svolgere attività di insegnamento e di supervisione riconosciuta dalla Associazione
  • Sono  soci  Aggregati   coloro che, conseguita la laurea in medicina e/o  in psicologia,  stanno frequentando  il training di formazione in Psicoterapia Relazionale-Sistemica  per ottenere il diploma di specializzazione previsto dalla legislazione italiana in merito alla regolamentazione dell’attività psicoterapeutica
  • Sono soci Istituzionali  persone fisiche o giuridiche, interessate alle attività promosse dall’associazione ed in particolare i Centri, gli Istituti e le Organizzazioni professionali e scientifiche, presenti sul territorio nazionale o all’estero, che svolgano attività nell’ambito della psicoterapia;
  • Sono soci Onorari coloro  che  hanno particolari meriti nel campo e a sostegno della Psicoterapia Relazionale;

 Articolo 4 – Quota associativa

  • Tutti i soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa annua  secondo quanto stabilito dal C.D.
  • Il Consiglio Direttivo stabilisce l’importo della quota associativa
  • I soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali finché non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il socio moroso da oltre due anni decade automaticamente dalla qualifica  di socio.
  • Il regolamento stabilisce le modalità dell’eventuale  reiscrizione
  • Il patrimonio associativo è costituito dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di altri enti o singole persone sostenitori non soci.
  • La quota, o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.
  • Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per realizzare le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le riserve, i fondi di gestione e il capitale, durante la vita dell’Associazione  non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto tra i soci , a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
  • Il patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità oppure a finalità di utilità pubblica, previo parere dell’organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5  – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e, in particolare:

  • Partecipare all’Assemblea di soci
  • Eleggere le cariche sociali
  • Partecipare alle attività promosse dall’associazione
  • I soci Fondatori, i soci Aggregati , i soci Ordinari, i soci  Didatti ed i possono candidarsi a qualsiasi carica sociale.
  • I soci Istituzionali, i soci Onorari non possono ricoprire cariche sociali.
  • Tutti i soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto,il regolamento interno  e il codice deontologico e sono passibili delle sanzioni previste
  • I soci Fondatori, i soci Ordinari, soci Didatti, i soci Aggregati hanno il dovere di adempiere agli obblighi di formazione permanente

Articolo 6 –  Perdita della qualità di socio

Si decade dalla qualifica di socio per:

  • recesso
  • radiazione
  • Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

La radiazione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri a maggioranza qualificata  e può riguardare:

  • trasgressioni al codice deontologico e/o Statuto
  • trasgressioni gravi al regolamento
  • morosità oltre i limiti previsti

Articolo 7 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea,
  •  il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente,
  • l’Ufficio di presidenza
  • la Commissione Tecnico- Scientifica,
  • il Collegio dei Probiviri

 Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci che possono esercitare i diritti previsti dal presente statuto. Si riunisce almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio  ed ha i  compiti di:

  • eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri
  • Elezione della commissione tecnico- scientifica
  • L’elezione del Consiglio Direttivo 
  • approvare  eventuali modifiche al regolamento
  • approvare il codice deontologico e sue  eventuali modifiche
  • approvare il rendiconto annuale  consuntivo e preventivo
  • approvare il programma culturale, scientifico e formativo proposto dal Consiglio Direttivo
  • deliberare sugli indirizzi e le iniziative dell’Associazione
  • discutere ed approvare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, le modifiche allo Statuto
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal  vicepresidente.
  • Può essere convocata dal Presidente o dalla maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo e/o dal 30% dei soci
  • La convocazione deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea anche a mezzo elettronico: email.
  • Salvo diverse disposizioni previste dal presente Statuto, le deliberazioni della Assemblea sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La partecipazione può essere delegata con documento scritto, ciascun socio può essere portatore di una unica delega rilasciata da un altro socio.
  • L’assemblea può deliberare se alla seconda convocazione  sono presenti di persona o per delega almeno il 10% degli aventi diritto al voto

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri minimo  5 e massimo  11.
  • Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea  a scrutinio segreto  tra quanti presenteranno la propria candidatura nel numero che l’Assemblea stabilirà all’interno di quanto previsto al primo comma del presente articolo
  • Il Presidente è membro effettivo del Consiglio Direttivo e lo presiede.
  • Possono partecipare, senza diritto di voto, i membri della Commissione Tecnico-Scientifica
  • I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti, con un limite massimo di tre mandati.
  • Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, in ogni caso, prima delle assemblee ordinarie e straordinarie ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o su richiesta scritta dalla maggioranza semplice dei suoi membri.
  • Può deliberare se sono presenti la metà dei consiglieri
  • La convocazione viene effettuata con qualsiasi mezzo ( anche elettronico: e-mail)  con preavviso di almeno 7 giorni;  a giudizio del Presidente, nel caso di  gravi e urgenti necessità, anche per mezzo telefonico e con inferiori giorni di preavviso.
  • La partecipazione al Consiglio Direttivo non può essere delegata.
  • In caso di parità prevale il voto del Presidente

Articolo 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • effettuare l’ordinaria e la straordinaria amministrazione
  • redigere il programma culturale, scientifico e formativo ascoltata la Commissione Tecnico – Scientifica e sottoporlo all’Assemblea
  •  rilasciare l’attestato di CENTRO CLINICO  SIPRES
  • Valutare e deliberare le richieste di iscrizione alla Associazione
  • determinare l’importo delle quote sociali
  • approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea
  • adire l’intervento del collegio dei probiviri,
  • redigere il regolamento interno e proporre  sue eventuali modifiche
  • redigere  il codice deontologico e proporre sue eventuali modifiche
  • nominare il Tesoriere  fra i suoi membri
  • deliberare sull’apertura di altre sedi operative o di rappresentanza, in Italia e all’estero

Articolo 11 – Presidente

il Presidente è eletto dall’Assemblea , dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto, con un limite massimo di tre mandati.

Il Presidente ha il compito di:

  • nominare  il Segretario, anche fra i non soci, nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicepresidente e il Tesoriere.  Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, revocare, in qualsiasi momento, le nomine del segretario, del vicepresidente e del Tesoriere.
  • il Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il vicepresidente compongono l’Ufficio di Presidenza.
  • il Segretario partecipa al Consiglio Direttivo e all’Ufficio di Presidenza  senza diritto di voto.
  • Il Tesoriere cura la gestione amministrativa della Associazione
  • presentare annualmente al Consiglio Direttivo i rendiconti economici consuntivi e preventivi.
  • attuare, con la collaborazione dell’Ufficio di Presidenza , le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, vigilando sulla loro esecuzione.
  • presentare all’Assemblea il programma annuale delle attività associative e i rendimenti economici consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio Direttivo può delegare sue funzioni e compiti ai membri dell’ufficio di Presidenza.
  • Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente l’ Associazione, ne coordina l’attività
  • Il Presidente partecipa di diritto, presiede il Consiglio Direttivo e ha diritto di voto.

Articolo 12  – Ufficio di Presidenza

  • L’ufficio di Presidenza è composto da il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e dal Vicepresidente.
  • Esegue le direttive del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e svolge la normale gestione dell’associazione

Articolo 13 –  Commissione Tecnico Scientifica

La Commissione Tecnico – Scientifica è composta dal Presidente dell’Associazione,  da  due soci  Didatti  e da due Soci Ordinari  con almeno 5 anni di anzianità nominati dall’Assemblea

La commissione ha il compito di:

  • definire gli standard qualitativi necessari per il rilascio dell’attestato di CENTRO CLINICI SIPRES
  • proporre al Consiglio Direttivo i CENTRI CLINICI SIPRES
  • monitorare gli standard qualitativi dei CENTRI CLINICI SIPRES
  • sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di  programma  scientifico e formativo  in proprio e anche su iniziativa dei Centri clinici
  • I membri della commissione durano in carica tre anni

Art 14  – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri  è composto da  tre membri eletti dall’Assemblea tra tutti i soci.
Ha il compito di sorvegliare :

  • il corretto comportamento dei soci dell’Associazione
  • il rispetto del Codice Deontologico
  • comminare, nel caso di infrazione, una pena proporzionata alla gravità della infrazione commessa. La decisione di radiazione di un socio deve essere sottoposta, con motivazione, alla Assemblea che delibera a maggioranza qualificata
  • Il collegio interviene, come organo giudicante e deliberante:
  •  su tutte le violazioni dello Statuto sottoposte alla sua attenzione;
  • per dirimere le controversie associative
  •  a tutela dell’utenza nei confronti di un comportamento scorretto di un socio dell’associazione.
  • Il collegio interviene e delibera su richiesta del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Regolamenti 

E’ demandata al Consiglio Direttivo la formulazione (e la eventuale modifica) di regolamenti  per il funzionamento dell’Associazione

Art. 16 – Conflitti di interesse 

L’associazione si impegna a rimuovere qualsiasi situazione di conflitto di interesse.
Il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 17 – Pubblicizzazione

L’associazione si impegna, anche attraverso il proprio sito internet, a rendere pubblico:

  • il funzionamento interno dell’associazione
  • le sedi dell’associazione presenti sul territorio nazionale;
  • l’organigramma delle cariche associative
  • i requisiti richiesti per poter aderire all’associazione;
  • lo Statuto, il Codice Deontologico ed il Regolamento che i soci sono tenuti a rispettare;
  • l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  • le garanzie a tutela degli utenti

Articolo 18 – Disposizioni finali  

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.
In caso di scioglimento della Associazione  il patrimonio sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo a scelta del consiglio direttivo.

CHI SIAMO

RUOLI ISTITUZIONALI